SORVEGLIANZA SANITARIA – COS’È E COME FUNZIONA

La sorveglianza sanitaria è un elemento imprescindibile nella gestione della sicurezza di un’azienda, serve tanto al datore di lavoro quanto ai lavoratori stessi.

La sorveglianza sanitaria, a suo modo, rientra nel welfare aziendale e garantisce il controllo della salute dei dipendenti permettendo talvolta con dei riesami dell’attività produttiva di migliorare la loro condizione.

La sorveglianza sanitaria a garanzia della saluta

Quando si parla di salute dei dipendenti si può erroneamente pensare all’assenza di malattie o patologie, ed in parte è così.

Ma nell’accezione più completa del termine, quando parliamo di salute intendiamo proprio uno stato di benessere che va ben oltre la semplice assenza d’infermità. Cioè un benessere fisico, mentale e sociale, che dia completezza al termine stesso di salute.

La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente

La sorveglianza sanitaria prevede che il lavoratore coinvolto nell’attività lavorativa si sottoponga ad una visita preventiva che ne accerti l’idoneità alla mansione e che periodicamente si faccia riesaminare, per riconfermare il giudizio espresso in presso in precedenza dal medico competente.

Altri casi importanti da sottolineare in cui è prevista la visita medica sono: in vista di un cambio di mansione, o alla cessazione dell’attività lavorativa, ovviamente, nei casi previsti dalla legge.

È importante ricordare che le visite mediche sopra elencate e citate dall’art. 41, comma 2 del TU 81/08, sono a cura e spese del datore di lavoro.

Non tutte le visite sono uguali

Per fare un esempio ed essere più per i conducenti di mezzi a motore la periodicità dei controlli è su base annuale e vengono messi in rilievo alcol e droga test. La visita può essere richiesta in maniera straordinaria dal datore di lavoro in caso di ragionevole dubbio, in seguito, magari, ad un incidente.

Il giudizio di idoneità

Il medico competente nello svolgimento della sua mansione in merito alla sorveglianza sanitaria esprime dunque un giudizio sull’idoneità del lavoratore. Idoneità che fa riferimento alla mansione che il datore di lavoro ha prescritto al lavoratore.

Il giudizio espresso dal dottore può essere più o meno favorevole a far svolgere la mansione al datore di lavoro, tutto è a discrezione del medico che può tranquillamente decidere di scrivere a fine visita “non idoneo” motivando il tutto, chiaramente.

I giudizi del medico competente possono essere contestati all’organo ufficiale territoriale entro 30 giorni dalla loro emissione.

L’idoneità alla mansione può essere parziale, temporanea o permanente con prescrizioni e/o limitazioni.

Il medico può dunque impegnare, se ritiene opportuno e vuole vederci più chiaro, impegnare il lavoratore in esami più approfonditi che vanno oltre il check-up generale.

Per quel che riguarda l’idoneità temporanea è dovere del medico indicare i limiti di tempo per i quali ha validità di il giudizio.

La 17 è un obbligo di tutte le aziende, non l’avete ancora? Sbrigatevi a contattarci!

Gruppo Minerva

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment. Click here to login.

INCARICO DA RSPP E VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO – RSPP